Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti e pubblici, il Legislatore con il Decreto Legislativo n. 33/2013, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: “Amministrazione trasparente”. L’accesso civico “semplice”. L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del Decreto Trasparenza (cd. “semplice”) è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). L’accesso civico “generalizzato”. Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini, è, quindi, disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. N.B. L’accesso documentale. Le due forme di accesso civico regolate dal cd. Decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, Legge n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità – accesso ai documenti amministrativi – rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla P.A. Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) L’accesso civico semplice, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. Il Responsabile Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico Come esercitare il diritto La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente scolastico  tramite:

Il Procedimento Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro 30 giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo. Tutela dell’accesso civico La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inoltrare segnalazione all’ANAC sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente. Per le segnalazioni all’ANAC dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità”  disponibile sul sito www.anticorruzione.it.

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 – FOIA (Freedom of Information Act)

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Come esercitare il diritto La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico tramite:

Il Procedimento Il Dirigente Scolastico che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).  Tutela dell’accesso civico La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.